La
legittima difesa
2263 La
legittima difesa delle persone e delle società non
costituisce un'eccezione alla proibizione di uccidere
l'innocente, uccisione in cui consiste l'omicidio
volontario. “Dalla difesa personale possono seguire due
effetti, il primo dei quali è la conservazione della
propria vita; mentre l'altro è l'uccisione
dell'attentatore. . . Il primo soltanto è intenzionale,
l'altro è involontario” [San Tommaso d'Aquino, Summa
theologiae, II-II, 64, 7].
2264 L'amore verso se stessi resta un principio
fondamentale della moralità. E' quindi legittimo far
rispettare il proprio diritto alla vita. Chi difende la
propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è
costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale:
Se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza
del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce
con moderazione, allora la difesa è lecita. . . E non è
necessario per la salvezza dell'anima che uno rinunzi alla
legittima difesa per evitare l'uccisione di altri: poiché
un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che
alla vita altrui [San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae,
II-II, 64, 7].
2265 La legittima difesa, oltre che un diritto, può essere
anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di
altri. La difesa del bene comune esige che si ponga
l'ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo
titolo, i legittimi detentori dell'autorità hanno il
diritto di usare anche le armi per respingere gli
aggressori della comunità civile affidata alla loro
responsabilità.
2266 Corrisponde ad un'esigenza di tutela del bene comune
lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di
comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo e delle regole
fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità
pubblica ha il diritto ed il dovere ha il diritto ed il
dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del
delitto. La pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare il
disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente
accettata dal colpevole, essa assume valore di espiazione.
La pena poi, oltre che a difendere l'ordine pubblico e a
tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo
medicinale: nella misura del possibile, essa deve
contribuire alla correzione del colpevole.
2267 L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude,
supposto il pieno accertamento dell'identità e della
responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di
morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per
difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di
esseri umani.
Se invece i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere
dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle
persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, poichè essi
sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene
comune e sono più conformi alla dignità della persona
umana.
Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato
dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo
inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli
definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di
assoluta necessità di soppressione del reo “sono ormai
molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti”
[Evangelium
vitae, n.
56].